STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
        “Comunità per l’accoglienza e la solidarietà contro l’emarginazione Le C.A.S.E “O.D.V.
        TITOLO I FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI
        
        Art. 1 Denominazione, sede e durata
        
        1. È costituita un’Associazione di volontariato denominata ”Comunità per
        l’Accoglienza e la Solidarietà contro l’emarginazione Le C.A.S.E.” , ai sensi del
        Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito
        denominato Codice del Terzo settore).
        2. L’Associazione è frutto dell’esperienza e del cammino percorso dai suoi
        fondatori in varie realtà associative. L’Associazione ha sede a RUFINA (FI),
        loc. POMINO, in via FONTARNIERI 1.
        3. L’Associazione ha durata illimitata.
        
        Art. 2 Iscrizione Registri
        
        4. L’Associazione è Organizzazione di Volontariato, regolata dal presente Statuto e
        dalla Legge.
        
        Art.3 Finalità dell’associazione
        
        1. L’Associazione è senza scopo di lucro. Le finalità vengono realizzate
        avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
        2. L’Associazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità civiche,
        solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 5 del C.T.S.. In Particolare,
        l’associazione svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti
        attività di interesse generale, di cui all’art.5 del Codice del Terzo settore:
        - Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8
        novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
        prestazioni di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno
        2016, n.112, e successive modificazioni;
        - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
        marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
        interesse sociale con finalità educativa;
        - Interventi e servizi finalizzai alla salvaguardia e al miglioramento delle
        condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
        naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
        riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
        - Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
        aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
        residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
        formativi o lavorativi;
        - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
        - Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141,
        e successive modificazioni;
        - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
        - Promuove e favorisce la realizzazione di progetti e di esperienze di vita
        comunitaria, aperta a chiunque condivida le sue finalità, finalizzati in particolar
        modo all’accoglienza di adulti e minori, anche in affidamento, in stato di disagio
        o necessità, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, religione, stato di
        salute, in collaborazione con l’autorità giudiziaria, i servizi sociali territoriali ed
        il mondo associativo e il volontariato.
        
        - Svolge una funzione di rete, mediante il coordinamento, la promozione ed il
        supporto agli associati che si impegnano nell’affidamento familiare,
        nell’adozione e nell’accoglienza di adulti, in particolare nei rapporti con i servizi
        e le istituzioni pubbliche e con le chiese;
        - Si propone di contribuire ad una più ampia concezione della funzione
        dell’accoglienza della società attuale, intesa non solo nel suo valore di scelta di
        vita e di esperienza personale, ma anche di valenza sociale, nel rifiuto di forme
        di assistenzialismo, nella proposizione di reti comunitarie, nell’analisi della
        cause economiche e sociali dell’esclusione legate in particolare alle conseguenze
        del mal sviluppo nell’individuazione e attuazione di modi concreti per
        contrastarle, nel collegamento a reti di economia di solidarietà e alle istituzioni;
        tutto questo con funzione di stimolo e di supporto alle istituzioni pubbliche per
        fornire adeguati servizi pubblici senza sopperire a carenze ingiustificate;
        - Dedica una particolare attenzione ai rapporti che si vengono a costituire in una
        società multietnica e multiculturale e promuove la cooperazione con altri popoli
        sui temi statutari, a fronte dell’attuale ingiustizia e nelle relazioni Sud-Nord e dei
        fenomeni legati alla globalizzazione della vita economica;
        - Evita uno stile di accoglienza improntato all’assistenzialismo e cerca di
        favorire il coinvolgimento degli utenti in attività lavorative a scopo formativo ed
        educativo.
        - I settori privilegiati saranno: agricoltura di cui all’art. 2135 del codice civile,
        privilegiando quella biologica.
        In particolare sono previste le seguenti attività:
        - la coltivazione del fondo;
        - la silvicoltura;
        - l’allevamento del bestiame;
        - l’esercizio di attività connesse a quelle precedenti.
        Si considerano connesse alle precedenti le attività dirette alla manipolazione,
        conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
        abbiamo oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo
        o del bosco o dell’allevamento di animali. Sono tra queste comprese le attività di
        valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché attività di
        agriturismo;
        - Artigianato manuale, riciclaggio e recupero di materiali usati, utilizzo e
        sviluppo di tecnologie appropriate, attività di protezione civile e interventi in
        calamità naturali.
        - In particolare per quanto riguarda i cittadini extra comunitari accolti, saranno
        favorite le occasioni per l’individualizzazione e l’elaborazione di progetti di
        sviluppo che coinvolgono e che portino beneficio ai loro paesi d’origine.
        - Realizza programmi formativi per i propri associati, aperti anche all’esterno
        dell’associazione;
        - Accede al finanziamento pubblico (enti locali, amministrazione centrale,
        unione europea) e privato (offerte, donazioni, autotassazioni) per realizzare le
        finalità statutarie.
        3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le
        seguenti attività diverse, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
        rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
        ministeriale, individuate dall’Organo amministrativo. Comunque, dette attività
        
        di natura commerciale sono poste in essere quale fonte di finanziamento per il
        conseguimento dei fini istituzionali.
        4. Il lavoro all’interno dell’associazione è ispirato ai principi della gratuità, senza
        criteri di subordinazione fra i soci, ma solo di mutuo aiuto nel perseguimento
        degli scopi statutari.
        
        Art.4 Le comunità
        
        1. Le finalità di cui all’art.3 si realizzano in particolare con la costituzione di
        comunità di tipo familiare, aventi lo scopo di sperimentare nella quotidianità
        valori e le finalità dell’associazione.
        2. Le comunità si costituiscono per libera scelta dei partecipanti, tra i quali possono
        esserci non associati, opera in piena autonomia, nei limiti delle risorse
        associative di cui dispongono.
        3. Le comunità adottano alla loro costituzione il proprio regolamento interno in
        merito al funzionamento della vita comunitaria e sono quindi autonome nelle
        scelte di gestione.
        4. L’Associazione si può procurare in proprietà o in altre forme di godimento,
        abitazioni ed altri immobili adeguati all’inserimento di famiglie o di gruppi di
        persone interessate a forme di vita comunitarie;
        5. L’Associazione può assumere personale, nei limiti imposti dalla legge, e può
        utilizzare fondi propri sia per le proprie attività che per quelle delle singole
        comunità.
        6. I rapporti tra comunità e associazione sono regolati dal presente statuto e da
        accordi associativi approvati dall’assemblea, inerenti la durata dell’esperienza, la
        ripartizione delle responsabilità nei confronti dei terzi tra associazione e membri
        delle comunità, la cessazione delle attività e del conseguente esito dei rapporti
        con i terzi.
        7. L’Associazione organizza periodicamente incontri tra tutti i componenti delle
        comunità allo scopo di favorire la reciproca conoscenza, l’armonia e la
        collaborazione.
        8. Quanto previsto nel presente articolo non esclude la costituzione delle comunità
        familiari in associazione, che in tal caso esprimeranno la volontà di operare o
        meno in collaborazione con la presente associazione. In questo caso i rapporti
        inter-associativi saranno regolati contrattualmente tra le parti.
        TITOLO II GLI ASSOCIATI
        Art. 5 Ammissione
        
        1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al
        limite minimo stabilito dal C.T.S. (ART. 32 comma 1). Possono aderire
        all’associazione le persone fisiche e altri enti del terzo settore, che intendono
        collaborare ai suoi scopi, partecipando alle attività dell’associazione, con la loro
        opera, con le loro competenze e conoscenze, condividendone e accettandone le
        finalità. Sono associati coloro che partecipano attivamente alle iniziative sociali,
        si impegnano al pagamento della quota associativa e possono pertanto ricoprire
        incarichi all’interno dell’associazione.
        2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio
        direttivo domanda scritta che dovrà contenere:
        
        - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
        fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se in possesso);
        - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
        eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
        organi associativi;
        - L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non
        discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse
        generale svolte.
        La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e
        annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
        L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di
        rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
        Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi
        l'ha proposta può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione della
        deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera
        sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
        successiva convocazione.
        Le domande di nuovi associati devono essere esaminate dal Consiglio Direttivo
        alla prima riunione utile.
        Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono comunicate per e-mail o
        raccomandata a mano.
        Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, razza, sesso, religione, possesso
        della cittadinanza italiana o straniera può essere a base del rifiuto di richiesta di
        adesione all’Associazione.
        3. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare
        a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in
        Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione,
        eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi. Hanno diritto di voto in
        Assemblea i soci in regola con i disposti statutari.
        4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
        meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono pertanto ammesse
        iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
        strumentalmente limitativi di diritti e a termine.
        Art. 6 Diritti e doveri
        
        1. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli
        eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi preposti. Nel caso
        in cui il socio tenga comportamenti difformi dagli scopi dell’Associazione o che
        i medesimi rechino pregiudizio e danno al patrimonio, all'attività o all'immagine
        dell'Associazione lo stesso potrà essere sospeso previa delibera del Consiglio
        Direttivo.
        2. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme
        versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né
        trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla Associazione
        non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
        3. Ogni socio, sia persona fisica che Ente del Terzo Settore, ha diritto di voto in
        assemblea. Tale diritto può essere esercitato trascorso un mese dalla delibera di
        ammissione a socio. Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia
        membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta e firmata contente il
        nome del rappresentato e del rappresentante. Ogni socio può ricevere non più di
        
        una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di due delega in caso di
        Assemblea straordinaria.
        4. Gli Associati hanno diritto di:
        - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
        - essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
        - frequentare i locali dell’Associazione;
        - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
        - concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
        - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
        - prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei
        bilanci e consultare i libri associativi.
        5. Gli associati hanno l’obbligo di:
        - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
        - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
        gratuito, senza fini di lucro anche di natura indiretta;
        - versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di
        versamento ed i termini annualmente stabiliti.
        Art. 7 Recesso ed esclusione
        
        1. L’associato può recedere liberamente con comunicazione scritta al Consiglio
        direttivo, che provvede a cancellarlo dal Registro degli associati.
        2. Può essere escluso dall’associazione chi, per un anno, non partecipi con
        regolarità alla vita associativa, non sia presente alle assemblee senza
        giustificato motivo e che, comunque, contravvenga ai doveri stabiliti dallo
        statuto.
        3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
        4. L’associato cessa inoltre di appartenere all’associazione nel caso in cui non
        abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale.
        5. Per decesso.
        
        Art. 8 Gratuità delle cariche
        
        8. Le prestazioni dei componenti il consiglio direttivo, del Presidente sono
        gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
        per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
        TITOLO III GLI ORGANI ASSOCIATIVI
        Art.9 Organi dell’Associazione
        
        1. Sono organi dell’Associazione:
        - L’Assemblea dei Soci;
        - Il Consiglio Direttivo, anche denominato organo di amministrazione;
        - Il Presidente e il Vice-presidente;
        - L’Organo di Controllo.
        2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso,
        salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
        l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
        Art. 10 L’assemblea degli associati
        
        1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, di cui all’art. 5, in regola con lo
        Statuto, e può essere ordinaria e straordinaria.
        
        2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella sede operativa
        dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima
        convocazione e/o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a
        mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.). La convocazione deve
        contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed
        eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione che non può
        avere luogo lo stesso giorno della prima e deve contenere il modello della
        delega.
        3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua
        assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più
        anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa.
        4. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le
        delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda
        la votazione a scrutinio segreto.
        5. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
        quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
         6. ASSEMBLEA ORDINARIA
        L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno
        una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dall’inizio
        dell’esercizio.
        L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà
        più uno dei soci in proprio o per delega.
        In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
        intervenuti.
        L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti
        aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
        I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
        1. Nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
        2. Nomina, anche tra i non soci, i membri dell’Organo di Controllo;
        3. Approva il bilancio (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) consuntivo;
        4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
        dell’art. 28 del C.T.S., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
        5. Delibera sul ricorso presentato dal socio che è stato sospeso (la deliberazione
        dell’Assemblea non è appellabile).
        6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
        7. Esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività
        dell'Associazione, nonché approva la relazione sulle attività sociali svolte
        nell’esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo;
        8. Approva i Regolamenti interni;
        9. Delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua
        competenza.
         7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
        L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual
        volta si renda necessario e quando la richiesta sia avanzata in forma scritta
        specificando l’ordine del giorno, da porre in discussione, da almeno tre membri del
        Consiglio Direttivo, o da almeno il 30% dei Soci in regola con il pagamento della
        quota annuale.
        
        L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre il
        50% dei soci in regola con il pagamento della quota annuale e delibera con il voto
        favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea o mediante
        delega.
        I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:
        1. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
        2. deliberare sulla sfiducia al Consiglio Direttivo;
        3. deliberare su fatti di straordinaria amministrazione, compreso le operazioni di
        compravendita immobiliare e/o accensione di mutui ipotecari;
        4. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione (Per lo scioglimento è necessario
        il voto favorevole di almeno 3/4 dei associati.
        
        Art. 11 Il Consiglio direttivo
        
        1. Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri, eletti dall’assemblea
        per un triennio e sono rieleggibili.
        2. Il consiglio direttivo può deliberare con la presenza di tre componenti se è
        composto da 4 o 5 membri, può deliberare con la presenza di 2 membri se è
        composto da 3 membri.
        3. Spetta al consiglio direttivo:
        a. Eseguire le delibere assembleari;
        b. Deliberare la convocazione dell’Assemblea almeno una volta all’anno o
        quando lo richieda il 20% degli associati;
        c. Approvare l’ammissione e la sospensione degli associati;
        d. Verificare l’andamento degli accordi con le comunità;
        e. Deliberare negli altri casi previsti dallo statuto e non espressamente
        attribuiti ad altri organi associativi.
        f. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono
        chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando,
        oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a
        quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se
        disgiuntamente o congiuntamente.
        g. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale per
        l’ordinaria amministrazione, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
        opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che
        i terzi ne erano a conoscenza.
        
        Art.12 Il Presidente
        
        1. Il Presidente rappresenta l’associazione, anche in giudizio, e presiede il
        Consiglio direttivo.
        2. Il Vice-presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso
        o in caso di sua assenza o impedimento.
        3. Il Presidente e il vicepresidente sono nominati dall’Assemblea degli associati tra
        i componenti del consiglio direttivo.
        4. Il Consiglio Direttivo può delegare soci o soggetti terzi per specifici incarichi,
        stabilendone le modalità.
        5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre prese con
        l’intervento della metà più uno dei componenti.
        Art.13 Organo di Controllo
        
        1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
        previsti dalla Legge. I componenti l’organo di controllo, hai quali si applica l’art.
        2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.
        
        2397 C.C.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devo essere
        posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo rimane in carica 3
        (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi
        subentrano nel caso di cessazione di un membro effettivo). L’Organo di Controllo si
        riunisce periodicamente e prima delle Assemblea dei Soci, per un controllo degli atti
        amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo deve essere redatto un
        verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione, come la relazione al
        rendiconto gestionale consuntivo.
        2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul
        rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
        disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
        sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
        concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in
        cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel
        caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito
        registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
        dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta
        che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
        ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai
        sindaci.
        3. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
        anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
        chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
        determinati affari.
        4. L’Organo di controllo è obbligatorio quando l’associazione supera per 2 esercizi
        consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
        110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
        220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
        oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del
        Codice del terzo settore (art. 30 Cts)
        
        Art. 14 Revisione Legale dei Conti
        
        1. Se l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale
        dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite,
        proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti
        occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati
        costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art.
        31 Cts), deve essere nominato un Revisore legale.
        
        TITOLO IV LE RISORSE ECONOMICHE
        Art.15 Patrimonio dell’Associazione e risorse finanziarie
        
        1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di beni mobili e
        immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a
        contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, risultanti dai libri sociali e
        dagli inventari. Tutte le comunità di cui all’art. 4 sono chiamate a contribuire
        alla costituzione e al mantenimento del patrimonio dell’associazione.
        2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività
        statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche
        e di utilità sociale.
        
        3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
        avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,
        lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
        associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
        individuale del rapporto associativo
        4 Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo. I lasciti testamentari sono
        accettati con beneficio di inventario.
        5 L’Assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le
        finalità statutarie dell’associazione.
        6.Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
        - quote associative annuali dei soci;
        - contributi dei soci e sostenitori;
        - contributi di privati e imprese;
        - contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
        convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in
        conformità ai fini istituzionali;
        - fondi pervenuti a seguito dì raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
        mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
        concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
        - donazioni, lasciti ed eredità;
        7. L’Associazione può trarre le risorse economiche inoltre dalle attività diverse da
        quelle di interesse generale, di cui all’ART.6 del Codice del Terzo Settore.
        
        Art.16 Convenzioni
        
        1. Le convenzioni tra l’Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal
        Consiglio direttivo.
        2. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni
        sono accettati dal Consiglio direttivo. Per le attività di interesse generale
        prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
        effettivamente sostenute e documentate.
        Art.17 Bilancio
        
        1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio sociale il
        Consiglio di gestione deve redigere il bilancio (Stato patrimoniale e Rendiconto
        gestionale) da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione.
        2. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli
        Associati di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
        vita dell’associazione ed il suo scioglimento.
        3. L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito
        internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
        attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
        TITOLO V DIPENDENTI E COLLABORATORI
        
        Art.20 Dipendenti e collaboratori
        
        1. L’associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di collaborazione,
        tenuto conto che l’attività prevalente deve essere di volontariato, esclusivamente
        nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
        
        2. I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal
        contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà
        sociale.
        
        TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
        Art.21 Assicurazione degli volontari
        
        1. I volontari sono assicurati contro le malattie gli infortuni connessi allo
        svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.
        
        Art.22 Scioglimento dell’associazione
        
        1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
        devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico
        nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa
        destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre
        organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more
        della piena operatività del suddetto Ufficio.
        L’Assemblea, in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più
        liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
        Art. 23 Clausola compromissoria
        
        1. Qualsiasi controversia tra l’associazione e i suoi associati, ovvero tra gli
        associati stessi, relativa alla interpretazione e all’applicazione del presente
        statuto e dei regolamenti associativi, dovrà essere deferita obbligatoriamente ad
        un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle
        parti in contenzioso e il terzo di comune accordo tra gli arbitri così nominati o,
        in assenza di un accordo, dal Presidente del tribunale di Firenze su istanza della
        parte più diligente. Il terzo arbitro assume la carica di Presidente del collegio
        arbitrale. La decisione del collegio arbitrale è diretta a ricomporre il conflitto in
        modo amichevole, è inappellabile e presa senza alcuna formalità.
        Art. 24 Clausola di Salvaguardia
        
        1. In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di
        ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del C.T.S., si stabilisce che
        gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall’art.
        104 comma 2 del Codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle
        vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del
        Terzo Settore.
        
        Art. 25 Rinvio
        
        1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
        Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica
        quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo
        settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.