STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “Comunità per l’accoglienza e la solidarietà contro l’emarginazione Le C.A.S.E “O.D.V. TITOLO I FINALITA’ E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Denominazione, sede e durata 1. È costituita un’Associazione di volontariato denominata ”Comunità per l’Accoglienza e la Solidarietà contro l’emarginazione Le C.A.S.E.” , ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore). 2. L’Associazione è frutto dell’esperienza e del cammino percorso dai suoi fondatori in varie realtà associative. L’Associazione ha sede a RUFINA (FI), loc. POMINO, in via FONTARNIERI 1. 3. L’Associazione ha durata illimitata. Art. 2 Iscrizione Registri 4. L’Associazione è Organizzazione di Volontariato, regolata dal presente Statuto e dalla Legge. Art.3 Finalità dell’associazione 1. L’Associazione è senza scopo di lucro. Le finalità vengono realizzate avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. 2. L’Associazione ha come obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 5 del C.T.S.. In Particolare, l’associazione svolge prevalentemente in favore di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art.5 del Codice del Terzo settore: - Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - Interventi e servizi finalizzai alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; - Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni; - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. - Promuove e favorisce la realizzazione di progetti e di esperienze di vita comunitaria, aperta a chiunque condivida le sue finalità, finalizzati in particolar modo all’accoglienza di adulti e minori, anche in affidamento, in stato di disagio o necessità, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, religione, stato di salute, in collaborazione con l’autorità giudiziaria, i servizi sociali territoriali ed il mondo associativo e il volontariato. - Svolge una funzione di rete, mediante il coordinamento, la promozione ed il supporto agli associati che si impegnano nell’affidamento familiare, nell’adozione e nell’accoglienza di adulti, in particolare nei rapporti con i servizi e le istituzioni pubbliche e con le chiese; - Si propone di contribuire ad una più ampia concezione della funzione dell’accoglienza della società attuale, intesa non solo nel suo valore di scelta di vita e di esperienza personale, ma anche di valenza sociale, nel rifiuto di forme di assistenzialismo, nella proposizione di reti comunitarie, nell’analisi della cause economiche e sociali dell’esclusione legate in particolare alle conseguenze del mal sviluppo nell’individuazione e attuazione di modi concreti per contrastarle, nel collegamento a reti di economia di solidarietà e alle istituzioni; tutto questo con funzione di stimolo e di supporto alle istituzioni pubbliche per fornire adeguati servizi pubblici senza sopperire a carenze ingiustificate; - Dedica una particolare attenzione ai rapporti che si vengono a costituire in una società multietnica e multiculturale e promuove la cooperazione con altri popoli sui temi statutari, a fronte dell’attuale ingiustizia e nelle relazioni Sud-Nord e dei fenomeni legati alla globalizzazione della vita economica; - Evita uno stile di accoglienza improntato all’assistenzialismo e cerca di favorire il coinvolgimento degli utenti in attività lavorative a scopo formativo ed educativo. - I settori privilegiati saranno: agricoltura di cui all’art. 2135 del codice civile, privilegiando quella biologica. In particolare sono previste le seguenti attività: - la coltivazione del fondo; - la silvicoltura; - l’allevamento del bestiame; - l’esercizio di attività connesse a quelle precedenti. Si considerano connesse alle precedenti le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiamo oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali. Sono tra queste comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché attività di agriturismo; - Artigianato manuale, riciclaggio e recupero di materiali usati, utilizzo e sviluppo di tecnologie appropriate, attività di protezione civile e interventi in calamità naturali. - In particolare per quanto riguarda i cittadini extra comunitari accolti, saranno favorite le occasioni per l’individualizzazione e l’elaborazione di progetti di sviluppo che coinvolgono e che portino beneficio ai loro paesi d’origine. - Realizza programmi formativi per i propri associati, aperti anche all’esterno dell’associazione; - Accede al finanziamento pubblico (enti locali, amministrazione centrale, unione europea) e privato (offerte, donazioni, autotassazioni) per realizzare le finalità statutarie. 3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall’Organo amministrativo. Comunque, dette attività di natura commerciale sono poste in essere quale fonte di finanziamento per il conseguimento dei fini istituzionali. 4. Il lavoro all’interno dell’associazione è ispirato ai principi della gratuità, senza criteri di subordinazione fra i soci, ma solo di mutuo aiuto nel perseguimento degli scopi statutari. Art.4 Le comunità 1. Le finalità di cui all’art.3 si realizzano in particolare con la costituzione di comunità di tipo familiare, aventi lo scopo di sperimentare nella quotidianità valori e le finalità dell’associazione. 2. Le comunità si costituiscono per libera scelta dei partecipanti, tra i quali possono esserci non associati, opera in piena autonomia, nei limiti delle risorse associative di cui dispongono. 3. Le comunità adottano alla loro costituzione il proprio regolamento interno in merito al funzionamento della vita comunitaria e sono quindi autonome nelle scelte di gestione. 4. L’Associazione si può procurare in proprietà o in altre forme di godimento, abitazioni ed altri immobili adeguati all’inserimento di famiglie o di gruppi di persone interessate a forme di vita comunitarie; 5. L’Associazione può assumere personale, nei limiti imposti dalla legge, e può utilizzare fondi propri sia per le proprie attività che per quelle delle singole comunità. 6. I rapporti tra comunità e associazione sono regolati dal presente statuto e da accordi associativi approvati dall’assemblea, inerenti la durata dell’esperienza, la ripartizione delle responsabilità nei confronti dei terzi tra associazione e membri delle comunità, la cessazione delle attività e del conseguente esito dei rapporti con i terzi. 7. L’Associazione organizza periodicamente incontri tra tutti i componenti delle comunità allo scopo di favorire la reciproca conoscenza, l’armonia e la collaborazione. 8. Quanto previsto nel presente articolo non esclude la costituzione delle comunità familiari in associazione, che in tal caso esprimeranno la volontà di operare o meno in collaborazione con la presente associazione. In questo caso i rapporti inter-associativi saranno regolati contrattualmente tra le parti. TITOLO II GLI ASSOCIATI Art. 5 Ammissione 1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite minimo stabilito dal C.T.S. (ART. 32 comma 1). Possono aderire all’associazione le persone fisiche e altri enti del terzo settore, che intendono collaborare ai suoi scopi, partecipando alle attività dell’associazione, con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, condividendone e accettandone le finalità. Sono associati coloro che partecipano attivamente alle iniziative sociali, si impegnano al pagamento della quota associativa e possono pertanto ricoprire incarichi all’interno dell’associazione. 2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo domanda scritta che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se in possesso); - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; - L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Le domande di nuovi associati devono essere esaminate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono comunicate per e-mail o raccomandata a mano. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione. 3. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con i disposti statutari. 4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti e a termine. Art. 6 Diritti e doveri 1. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi preposti. Nel caso in cui il socio tenga comportamenti difformi dagli scopi dell’Associazione o che i medesimi rechino pregiudizio e danno al patrimonio, all'attività o all'immagine dell'Associazione lo stesso potrà essere sospeso previa delibera del Consiglio Direttivo. 2. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 3. Ogni socio, sia persona fisica che Ente del Terzo Settore, ha diritto di voto in assemblea. Tale diritto può essere esercitato trascorso un mese dalla delibera di ammissione a socio. Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta e firmata contente il nome del rappresentato e del rappresentante. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di due delega in caso di Assemblea straordinaria. 4. Gli Associati hanno diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; - frequentare i locali dell’Associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; - concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. 5. Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche di natura indiretta; - versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti. Art. 7 Recesso ed esclusione 1. L’associato può recedere liberamente con comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che provvede a cancellarlo dal Registro degli associati. 2. Può essere escluso dall’associazione chi, per un anno, non partecipi con regolarità alla vita associativa, non sia presente alle assemblee senza giustificato motivo e che, comunque, contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto. 3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. 4. L’associato cessa inoltre di appartenere all’associazione nel caso in cui non abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale. 5. Per decesso. Art. 8 Gratuità delle cariche 8. Le prestazioni dei componenti il consiglio direttivo, del Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. TITOLO III GLI ORGANI ASSOCIATIVI Art.9 Organi dell’Associazione 1. Sono organi dell’Associazione: - L’Assemblea dei Soci; - Il Consiglio Direttivo, anche denominato organo di amministrazione; - Il Presidente e il Vice-presidente; - L’Organo di Controllo. 2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Art. 10 L’assemblea degli associati 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, di cui all’art. 5, in regola con lo Statuto, e può essere ordinaria e straordinaria. 2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella sede operativa dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e/o con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.). La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima e deve contenere il modello della delega. 3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. 4. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto. 5. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 6. ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dall’inizio dell’esercizio. L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono: 1. Nomina e revoca i componenti gli organi sociali; 2. Nomina, anche tra i non soci, i membri dell’Organo di Controllo; 3. Approva il bilancio (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) consuntivo; 4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del C.T.S., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 5. Delibera sul ricorso presentato dal socio che è stato sospeso (la deliberazione dell’Assemblea non è appellabile). 6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 7. Esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché approva la relazione sulle attività sociali svolte nell’esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo; 8. Approva i Regolamenti interni; 9. Delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si renda necessario e quando la richiesta sia avanzata in forma scritta specificando l’ordine del giorno, da porre in discussione, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o da almeno il 30% dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre il 50% dei soci in regola con il pagamento della quota annuale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea o mediante delega. I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono: 1. deliberare sulle modificazioni dello Statuto; 2. deliberare sulla sfiducia al Consiglio Direttivo; 3. deliberare su fatti di straordinaria amministrazione, compreso le operazioni di compravendita immobiliare e/o accensione di mutui ipotecari; 4. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione (Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 dei associati. Art. 11 Il Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri, eletti dall’assemblea per un triennio e sono rieleggibili. 2. Il consiglio direttivo può deliberare con la presenza di tre componenti se è composto da 4 o 5 membri, può deliberare con la presenza di 2 membri se è composto da 3 membri. 3. Spetta al consiglio direttivo: a. Eseguire le delibere assembleari; b. Deliberare la convocazione dell’Assemblea almeno una volta all’anno o quando lo richieda il 20% degli associati; c. Approvare l’ammissione e la sospensione degli associati; d. Verificare l’andamento degli accordi con le comunità; e. Deliberare negli altri casi previsti dallo statuto e non espressamente attribuiti ad altri organi associativi. f. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. g. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale per l’ordinaria amministrazione, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Art.12 Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta l’associazione, anche in giudizio, e presiede il Consiglio direttivo. 2. Il Vice-presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento. 3. Il Presidente e il vicepresidente sono nominati dall’Assemblea degli associati tra i componenti del consiglio direttivo. 4. Il Consiglio Direttivo può delegare soci o soggetti terzi per specifici incarichi, stabilendone le modalità. 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre prese con l’intervento della metà più uno dei componenti. Art.13 Organo di Controllo 1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti l’organo di controllo, hai quali si applica l’art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 C.C.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devo essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano nel caso di cessazione di un membro effettivo). L’Organo di Controllo si riunisce periodicamente e prima delle Assemblea dei Soci, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente dell'Associazione, come la relazione al rendiconto gestionale consuntivo. 2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 3. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 4. L’Organo di controllo è obbligatorio quando l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts) Art. 14 Revisione Legale dei Conti 1. Se l’associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts), deve essere nominato un Revisore legale. TITOLO IV LE RISORSE ECONOMICHE Art.15 Patrimonio dell’Associazione e risorse finanziarie 1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, risultanti dai libri sociali e dagli inventari. Tutte le comunità di cui all’art. 4 sono chiamate a contribuire alla costituzione e al mantenimento del patrimonio dell’associazione. 2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo 4 Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. 5 L’Assemblea delibera sull’utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. 6.Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da: - quote associative annuali dei soci; - contributi dei soci e sostenitori; - contributi di privati e imprese; - contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali; - fondi pervenuti a seguito dì raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - donazioni, lasciti ed eredità; 7. L’Associazione può trarre le risorse economiche inoltre dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’ART.6 del Codice del Terzo Settore. Art.16 Convenzioni 1. Le convenzioni tra l’Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo. 2. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio direttivo. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Art.17 Bilancio 1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio sociale il Consiglio di gestione deve redigere il bilancio (Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale) da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione. 2. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ed il suo scioglimento. 3. L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. TITOLO V DIPENDENTI E COLLABORATORI Art.20 Dipendenti e collaboratori 1. L’associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di collaborazione, tenuto conto che l’attività prevalente deve essere di volontariato, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. 2. I rapporti tra l’associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art.21 Assicurazione degli volontari 1. I volontari sono assicurati contro le malattie gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. Art.22 Scioglimento dell’associazione 1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea, in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Art. 23 Clausola compromissoria 1. Qualsiasi controversia tra l’associazione e i suoi associati, ovvero tra gli associati stessi, relativa alla interpretazione e all’applicazione del presente statuto e dei regolamenti associativi, dovrà essere deferita obbligatoriamente ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle parti in contenzioso e il terzo di comune accordo tra gli arbitri così nominati o, in assenza di un accordo, dal Presidente del tribunale di Firenze su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitro assume la carica di Presidente del collegio arbitrale. La decisione del collegio arbitrale è diretta a ricomporre il conflitto in modo amichevole, è inappellabile e presa senza alcuna formalità. Art. 24 Clausola di Salvaguardia 1. In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del C.T.S., si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del Codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore. Art. 25 Rinvio 1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.